Statuto

Presidente onorario: Prof. Sergio Bartole – Università di Trieste

Presidente: Avv. Paolo Polacco

Consiglieri:

Prof. Roberto Bin – Università di Ferrara

Prof. Leopoldo Coen – Università di Udine

Prof. Giandomenico Falcon – Università di Trento

Avv. Marco Marpillero – Università di Udine

Avv. Giovanni Ortis – Udine

Revisori dei conti:

Dott. Ernesto Liesch

Dott. Stefano Miani

Rag. Franco Marcuzzi

STATUTO dell’I.S.G.Re.

Titolo I Denominazione e sede

STATUTO dell’I.S.G.Re.

Titolo I

Denominazione e sede

Art. 1 – 1. È costituito l’Istituto di Studi Giuridici Regionali (I.S.G.RE.), con sede in Udine

Titolo II

Oggetto e finalità

Art. 2 – 1. L’Istituto, senza fine di lucro, si propone di sviluppare le conoscenze delle tematiche giuridiche e istituzionali relative al sistema regionale e delle autonomie. Per raggiungere lo scopo l’associazione può:

  1. raccogliere, ordinare, archiviare tutta la possibile documentazione del materiale storico, dottrinario, legislativo, giurisprudenziale in materia regionale;
  2. promuovere, raccogliere, pubblicare studi in ogni settore e disciplina avente attinenza con l’ordinamento regionale;
  3. svolgere attività di documentazione, informazione e consulenza, relativamente al materiale di cui al punto a);
  4. promuovere ed attuare convegni e seminari sui temi indicati al punto b), anche per consentire periodici incontri a livello tecnico tra varie Regioni;
  5. curare la pubblicazione di una rivista di documentazione e giurisprudenza regionale;
  6. attuare ogni altra utile iniziativa per il miglioramento dell’informazione, della documentazione e dello studio nelle materie indicate, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe, nazionali e locali.

Titolo III

Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 3 – 1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni mobili, immobili, lasciti o donazioni a qualsiasi titolo acquisiti, e da avanzi di gestione.

Art. 4 – 1. Le entrate dell’Istituto sono costituite dalle quote associative dei soci, dai contributi dei soci, di persone e di enti; da contributi volontari; dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio; dai proventi delle pubblicazioni, dall’attività dell’Istituto in genere, nonché da ogni altra entrata.

2. In caso di scioglimento dell’Istituto, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente o associazione che persegua finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, L. 23.12.96, n. 662.

3. Ogni triennio l’Assemblea determina l’ammontare della quota associativa.

Art. 5 – 1. È vietata la distribuzione agli associati anche in modo indiretto, di utili di esercizio o avanzi di gestione sociali, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo IV

Associati

Art. 6 – 1. Per il raggiungimento degli scopi proposti possono essere associati dell’Istituto persone fisiche, enti, associazioni e società che intendano collaborare, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamento. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella seduta successiva.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a personalità o enti che si siano distinti nello studio dei temi regionali o abbiano comunque contribuito in modo rilevante alla realizzazione delle finalità dell’Istituto.

3. È esclusa la partecipazione solo temporanea alla alla vita dell’Ente.

4. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile

Titolo V

Organi

Art. 7 – 1. Sono organi dell’Istituto:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Dopo la loro scadenza a norma di Statuto, essi rimangono comunque in carica sino al loro rinnovo.

Capo I

L’Assemblea dei soci

Art. 8 – 1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Istituto almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. L’Assemblea può inoltre essere convocata in ogni momento su iniziativa del Presidente o su domanda motivata sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

3. L’avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione e contiene l’Ordine del Giorno.

4. Intervengono all’assemblea, ed hanno diritto al voto, i soci in regola col pagamento della quota associativa.

5. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio; nessun socio può disporre di più di tre deleghe.

Art. 9 – 1. L’Assemblea dei soci:

a) elegge da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri del Consiglio di Amministrazione;

b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) approva il regolamento di attuazione dello statuto;

d) delibera eventuali modifiche dello Statuto;

e) delibera lo scioglimento dell’Istituto e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 10 – 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da fissare entro tre giorni dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni che riguardano modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Istituto non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e se non ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci.

4. Ogni socio dispone di un voto.

5. Di ogni riunione degli associati deve esser trascritto idoneo verbale consultabile da ogni associato che ne abbia interesse

Capo II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 11 – 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri.

2. L’assemblea ne elegge da un minimo di cinque ad un massimo di dieci, scelti fra i soci.

3. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 12 – 1. Il Consiglio di Amministrazione appena insediato, nomina fra i suoi membri il Presidente dell’istituto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iniziativa del Presidente o di un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l’Ordine del Giorno della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente  o da un membro da lui delegato. E’ validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, tra i quali non si computano gli assenti giustificati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13 – 1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) esamina ed accoglie le domande di ammissione dei soci e delibera il conferimento della qualifica di socio onorario, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea;

b) formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività dell’Istituto;

c) decide sui criteri di gestione economica e finanziaria dell’Istituto, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea.

d) delibera annualmente e tutte le volte che sia opportuno, sul piano di attività dell’Istituto;

e) svolge funzioni di coordinamento scientifico;

f) delibera l’assunzione del personale;

g) delibera su tutti gli atti non espressamente riservati all’Assemblea, e ratifica gli atti di sua competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Art. 14 – 1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati ristretti, delegando ad essi singole funzioni elencate nell’art. 13 con potere anche deliberativo nei limiti della delega.

2. Dei Comitati possono far parte anche persone estranee al Consiglio, sprovviste di voto deliberativo.

3. I Comitati osservano, per il loro funzionamento, le norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, e rispondono al Consiglio.

Art. 15 – 1. Il Consiglio di Amministrazione conferisce incarichi particolari, di carattere direttivo o esecutivo, per il funzionamento dell’Istituto, e per l’attuazione e la gestione delle sue attività, stabilendo gli eventuali compensi o indennità.

Capo III

Il Presidente

Art. 16 – 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ed ha la facoltà di riscuotere somme a qualsiasi titolo spettanti all’Istituto, rilasciandone quietanza. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente provvede agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli di straordinaria amministrazione che gli vengono delegati dal Consiglio, nei casi di urgenza delibera su atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica di cui all’art. 13.

3. In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce un suo delegato, scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può in ogni caso delegare il compimento di singoli atti, anche di natura contrattuale, ad un Socio da lui scelto.

4. Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere confermato.

Capo IV

Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 17 – 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea. Uno dei Revisori dei conti effettivi e uno dei supplenti devono essere scelti fra i professionisti iscritti nel ruolo dei Revisori contabili.

2. Di essi quello effettivo ha le funzioni di Presidente del Collegio.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni, e possono essere confermati. Essi assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, esercitano la vigilanza contabile sulla Amministrazione dell’Istituto e sottoscrivono il conto consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione per presentarlo all’Assemblea.

Titolo VI

Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 18 – 1. L’esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e la relazione, che devono essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione entro il trenta (30) giugno di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo, corredato del programma di attività. Entrambi devono essere proposti all’approvazione dell’assemblea entro il quindici (15) dicembre di ogni anno.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 19 – 1. Il Comitato promotore dell’I.S.G.RE. ed il suo Presidente esercitano rispettivamente le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell’Istituto fino alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione secondo il presente Statuto.

2. A tal fine il Comitato Promotore curerà la riunione dell’Assemblea entro sei mesi dalla costituzione dell’Istituto.

Art. 20 – 1. Sino a quando non saranno approvate le modalità previste dal regolamento di cui all’art. 6, per l’acquisto della qualità di socio sarà sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – 1. Sono soci di diritto dell’Istituto le persone che hanno concorso alla costituzione dell’I.S.G.RE.

2. Esse e i soci onorari mantengono la qualità di socio dell’Istituto a vita, e sono esonerate dal pagamento della quota sociale.

Art. 22 – 1.  Il Consiglio di Amministrazione provvede all’individuazione dei soci onorari, agli effetti del precedente Articolo 6, comma 2, anche con riferimento ai rapporti continuativi di collaborazione e documentazione con la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia e altri enti pubblici locali, definiti nel precedente Statuto dell’I.S.G.RE..

Udine, 16 maggio 1998